Legislazione
Leggi, norme, decreti e direttive, nazionali e comunitarie in materia di pari opportunità dalla politica al sociale.
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Europea
Normativa e convenzioni internazionali in tema di riequilibrio della rappresentanza
Risoluzione del Parlamento europeo n. 169 del 1988 | Quote di riserva per le candidature femminili nei partiti | |
Art. 23, comma 2 Carta di Nizza (7 dicembre 2000) | […] Il principio di parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato […] | |
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (New York, 18 settembre 1979, in vigore per l’Italia dal 1981) | art. 3 | Gli Stati prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e garantire loro, su una base di piena parità con gli uomini, l’esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali |
art. 4 | L’adozione da parte degli Stati di misure temporanee speciali tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell’eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, […] ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti | |
Parlamento europeo direttiva 2 marzo 2000 | con riguardo alla condizione delle donne nel processo decisionale, constatata la disuguaglianza persistente, auspica che gli organi pubblici e privati pongano in essere misure dirette a ripristinare l’equilibrio dei sessi anche mediante un sistema di quote, purché di carattere transitorio, destinate a cessare al raggiungimento dell’obiettivo (fissato intorno al 40%) | |
Corte Costituzionale, sentenza 109 del 1993 | le azioni positive, poiché “comportano l’adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di formale parità di trattamento stabilito nell’art. 3, comma 1 Cost.”, si legittimano in base al principio di uguaglianza sostanziale stabilito nel comma 2° dell’art.3 Cost. |
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