Europea
Normativa e convenzioni internazionali in tema di riequilibrio della rappresentanza
Risoluzione del Parlamento europeo n. 169 del 1988 | Quote di riserva per le candidature femminili nei partiti | |
Art. 23, comma 2 Carta di Nizza (7 dicembre 2000) | […] Il principio di parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato […] | |
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (New York, 18 settembre 1979, in vigore per l’Italia dal 1981) | art. 3 | Gli Stati prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne, e garantire loro, su una base di piena parità con gli uomini, l’esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali |
art. 4 | L’adozione da parte degli Stati di misure temporanee speciali tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell’eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, […] ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e di trattamento, siano raggiunti | |
Parlamento europeo direttiva 2 marzo 2000 | con riguardo alla condizione delle donne nel processo decisionale, constatata la disuguaglianza persistente, auspica che gli organi pubblici e privati pongano in essere misure dirette a ripristinare l’equilibrio dei sessi anche mediante un sistema di quote, purché di carattere transitorio, destinate a cessare al raggiungimento dell’obiettivo (fissato intorno al 40%) | |
Corte Costituzionale, sentenza 109 del 1993 | le azioni positive, poiché “comportano l’adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di formale parità di trattamento stabilito nell’art. 3, comma 1 Cost.”, si legittimano in base al principio di uguaglianza sostanziale stabilito nel comma 2° dell’art.3 Cost. |
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Questa legge è stata promulgata da Re Juan Carlos Ià di Spagna. nel marzo del 2007. (legge costituzionale n. 6115). Il suo conrtenuto rappresenta il primo reale impegno di uno Stato ad affrontare in modo organico la parità tra uomini e donne in tuti gli ambiti della vita sociale
DIRETTIVA 2006/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 2006 riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego