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Arcidonna News Arcidonna si schiera con Barbara Pollastrini, Emma Bonino, Giuliano Amato e Massimo D'Alema a favore dei pacs
Arcidonna si schiera con Barbara Pollastrini, Emma Bonino, Giuliano Amato e Massimo D'Alema a favore dei pacs Print E-mail
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Pieno sostegno ai ministri su coppie di fatto e pacs. Roma, 10 novembre 2006 - Arcidonna esprime il proprio pieno sostegno ai ministri Pollastrini, Bonino, Amato e D'Alema a cui si deve l'approvazione in Consiglio dei Ministri della direttiva europea che riconosce le coppie anche unite da PACS e auspica che da ciò prenda avvio rapidamente un percorso legislativo dovuto, per l'attuazione di una componente centrale del programma dell'Unione.

LA QUESTIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA n. 2004/38/CE

1. Oggetto: la libera circolazione di cittadini e familiari

Con il recepimento di tale direttiva vengono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari che li accompagnano o li raggiungono, i presupposti del diritto di soggiorno permanente, nonché le limitazioni ai predetti diritti per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.

2. Tempi: un anno di ritardo

La delega è contenuta nella legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2004, allegato B e sostituisce la precedente disciplina adottata con il D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.
A questo punto lo schema di decreto va alle Commissioni parlamentari che daranno il loro parere e quindi il Consiglio dei Ministri entro l'aprile prossimo dovrà varare il testo definitivo tenendo conto di detti pareri.
L'Italia, come tutti gli altri paesi, avrebbe dovuto recepirla entro il 30 aprile scorso: siamo quindi già in grave ritardo che alla fine sarà di circa un anno.

3. Problemi sulla direttiva: la differenza tra equiparazione al familiare per ora impossibile e agevolazione all'ingresso e al soggiorno fin d'ora possibile

Il principale problema posto dalla direttiva al nostro Paese è dato da quella che è ormai diventata un'anomalia nostra e di ben pochi Paesi Ue, l'assenza di una disciplina delle relazioni affettive diverse dalla famiglia fondata sul matrimonio.
Finché una tale disciplina non vi è, è impossibile utilizzare l'equiparazione di cui all'articolo 2 della Direttiva e qui sottolineata, sulla base di quel "qualora" che lo impedisce:
"Articolo 2
Definizioni.
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
2) «familiare»:
a) il coniuge;
b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
c) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
d) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
3) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno."
Ciò costituisce un motivo in più per procedere ad una disciplina legislativa sui diritti delle persone nelle coppie di fatto.
Tuttavia, sulla base della Direttiva, anche se non si può parlare di equiparazione al familiare, ci sono comunque altre norme che scattano a favore di un cittadino dell'Unione che abbia come partner un altro cittadino dell'Unione o un extracomunitario e che sono contenute nell'articolo 3, dove non si ripete non casualmente l'espressione "qualora" e qui sottolineate. Infatti l'espressione "conformemente alla sua legislazione nazionale" intende significare non che lo Stato che non prevede dette unioni debba ignorarne (come nel caso dell'equiparazione di cui all'art. 2), altrimenti avrebbe ripetuto il "qualora", ma che può porre dei limiti. Lo Stato deve agevolare (si parla infatti di "agevola", non di "può agevolare"), ma può farlo in modo ragionevole.
"Articolo 3
Aventi diritto.
1. La presente direttiva si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, punto 2, che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.
Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno. "

4. Le problematiche del recepimento: lo schema positivamente varato il 10 novembre dal Consiglio dei Ministri

Il tavolo tecnico, a cui non era stato invitato il Ministero dei Diritti e delle Pari opportunità, aveva prodotto un primo schema di decreto da noi fortemente criticato soprattutto perché sostituiva alla definizione di partner della direttiva fondata sulla "relazione stabile" (comunque da certificare) quella di convivente rendendo la norma pressoché inapplicabile. La ragione è evidente: trattandosi di persone di cittadinanza diversa e spesso anche di residenza diversa, pur se legati da stabili rapporti tra di loro, il rapporto si può certificare anche grazie agli strumenti legali dei vari paesi, ma la convivenza no. Per di più siamo proprio in un ambito di libertà di circolazione e di ricongiungimenti che spesso suppongono che ci sia relazione stabile ma non (ancora) convivenza.
Per questa ragione il Consiglio dei Ministri del 10 novembre ha opportunamente accantonato il primo schema di decreto e lo ha sostituito con un altro, molto più semplice, consistente in un articolo unico con cui per il momento si traspone integralmente e letteralmente la Direttiva.
Trattandosi di un provvedimento che per molti aspetti indica principi e obiettivi, le Commissioni Parlamentari potranno proporre di integrare tale modalità di recepimento con norme più puntuali nel testo finale, in modo da non rinviare del tutto alle amministrazioni competenti e ai giudici le decisioni più controverse.
In ogni caso è da apprezzare fortemente la scelta del Governo di non ridurre la portata innovativa della direttiva rispetto ai diritti delle persone .
 
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