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There are no translations available. Valutazione d’impatto rispetto al genereLa valutazione delle proposte politiche onde accertarne l’eventuale impatto differenziale sulle donne e sugli uomini al fine di adattare tali proposte, così da neutralizzare gli effetti discriminatori e promuovere l’uguaglianza dei sessi.
Verifica dell’integrazione della dimensione di genereL’analisi e la valutazione delle politiche, dei programmi e delle istituzioni in considerazione del modo in cui essi applicano criteri legati al genere.Verifica in base al genereUna verifica delle proposte politiche per assicurare che siano stati evitati eventuali effetti discriminatori in base al genere a seguito di tale politica e che sia promossa l’uguaglianza dei sessi.Violenza sessualeInsieme degli atti che costringono a comportamenti contrari alla libertà sessuale. Il codice penale punisce come reati la violenza carnale (cioè la costrizione a congiunzione carnale) e gli atti di libidine violenta. Questi delitti sono generalmente perseguibili a querela della persona offesa. Per i fatti più gravi, si procede d’ufficio: la procedibilità d’ufficio è prevista se la vittima è minore di anni 14, se il reato è commesso dal genitore adottivo, dal convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore è stato affidato per ragioni di educazione, istruzione o custodia; se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni; se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio; se la vittima non ha compiuto gli anni 10. Varie iniziative legislative tendono a rendere, invece, questi reati perseguibili d’ufficio, come offesa all’intera collettività.VotoEspressione di volontà dei cittadini elettori che, in un sistema di democrazia rappresentativa, sono chiamati periodicamente ad eleggere i propri rappresentanti in Parlamento e nei Consigli locali (Comune, Provincia, Regione, quartiere). Le regole per esprimere il voto sono stabilite dalle leggi elettorali.Voto di fiduciaManifestazione di fiducia del Parlamento nei confronti del Governo. E’ necessario al momento della nascita di un nuovo Governo, il quale, per potere operare, deve avere la fiducia delle due Camere (articolo 94 della Costituzione). Può essere richiesto in qualsiasi altro momento, sia dal Governo, sia mediante la presentazione in Parlamento di una mozione di sfiducia. Nel caso la fiducia non venga accordata, il Governo deve dimettersi.
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