Osservatorio di genere


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Analisi comparativa di genere 

Lo studio delle differenze in materia di condizioni, bisogni, tassi di partecipazione, accesso alle risorse e allo sviluppo, gestione del patrimonio, poteri decisionali, e di immagine tra donne e uomini nei ruoli tradizionalmente assegnati loro in base al genere.

 

Assemblea costituente 

Assemblea rappresentativa di carattere straordinario alla quale viene delegata la sovranità col mandato di modificare gli ordinamenti costituzionali dello Stato o di rifarli su basi nuove. In Italia, alla fine della seconda guerra mondiale e dopo il crollo del Fascismo, l’Assemblea Costituente fu convocata dopo le elezioni del 2 giugno 1946 e tenne le sue riunioni dal 25 giugno 1946, approvando la nuova Costituzione il 22 dicembre 1947. La Costituzione italiana entrò in vigore il 1° gennaio 1948.

Assessorati 

Organi esecutivi degli Enti locali (Comuni, Province, Regioni), distinti per tipo di funzione svolta. Es: agricoltura, edilizia, istruzione, sport, etc. Fanno capo ad un assessore, che fa parte della giunta eletta dal Consiglio dell’ente locale, e comprendono una serie di dipendenti, che costituiscono gli organi burocratici.

Associazione 

Organizzazione privata di persone, che volontariamente si associano per raggiungere degli scopi comuni. La Costituzione, all’art. 18, riconosce la libertà di associazione di tutti i cittadini, con i soli limiti dello scopo, che non deve essere vietato dalla legge penale, della non segretezza e del divieto di perseguire scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. L’associazione non persegue fini di lucro (non ha, come le società, scopo di guadagno), ma di natura sindacale, politica (partiti), sportiva, culturale, ricreativa, ambientalista e ogni altra che raggruppi dei volontari. Le associazioni si costituiscono mediante accordo tra coloro che si associano (e che possono in qualsiasi momento uscire dall’associazione), e possono chiedere o meno il riconoscimento da parte dello Stato. Le associazioni riconosciute diventano una persona giuridica, con un proprio patrimonio ed una perfetta autonomia, e operano attraverso gli organi statutari (assemblea degli associati, comitato direttivo, presidente). Nelle associazioni non riconosciute, invece, non nasce nessun soggetto giuridico diverso dai soci, che rispondono direttamente delle obbligazioni che assumono.

Azione positiva

 Misura indirizzata ad un gruppo particolare al fine di eliminare e prevenire la discriminazione o di compensare gli svantaggi derivanti dagli atteggiamenti, dai comportamenti e dalle strutture esistenti (talvolta è detta anche discriminazione positiva).
 
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