Osservatorio di genere


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Elettorato attivo e passivo

In un sistema democratico rappresentativo, dove cioè il potere dello Stato si fonda sulla volontà dei cittadini, espressa dai loro rappresentanti in Parlamento, ognuno ha il diritto di eleggere i suoi rappresentanti (dai consiglieri comunali ai deputati e senatori) e di essere a sua volta eletto. Nel primo caso si parla di elettorato attivo, nel secondo di elettorato passivo.

Bisogna ricordare, però, che vi sono alcune cause di ineleggibilità, che rendono cioè impossibile l’elezione. Per esempio alcuni cittadini già investiti di funzioni pubbliche, come i consiglieri regionali, i sindaci dei più grandi Comuni, i prefetti, gli ufficiali superiori delle Forze armate, i magistrati nel luogo in cui svolgono la loro attività, non possono essere eletti al Parlamento se non rinunciano alla loro carica: in questo modo si è voluto impedire che la loro posizione li favorisse.

Elezioni

 Dal latino eligere (scegliere), indica il meccanismo mediante il quale i cittadini, con il voto, scelgono periodicamente i loro rappresentanti negli  enti locali (Comuni, Province, Regioni) o nelle due Camere che formano il Parlamento (Camera dei Deputati e Senato). Nel primo caso si tratta di elezioni amministrative, nel secondo di elezioni politiche. Le elezioni sono regolate dalle leggi elettorali, che stabiliscono chi può partecipare al voto, come viene suddiviso il territorio nazionale, in quale modo si dovrà esprimere il voto e come verranno individuati i candidati eletti.


Emendamento  

Dal latino emendare (togliere l’errore, correggere), indica la modifica di una proposta di legge, mentre essa viene discussa in Parlamento. L’emendamento, presentato da uno o più parlamentari, verrà discusso e poi votato. Se “passa”, cioè se ottiene la maggioranza dei voti, viene inserito nella legge. Data che la legge deve essere approvata da entrambe le Camere nell’identico testo, dopo il voto favorevole di una delle due Camere, per essere definitivamente approvata deve “passare” senza emendamenti anche nell’altra. Nel caso in cui, invece, siano state apportate delle modifiche, la legge deve essere nuovamente votata finché non ottenga l’approvazione su un testo identico da parte di Camera e Senato.

Empowerment  

È un concetto che è stato elaborato per primo da donne femministe del sud del mondo. Esso significa “attribuire potere” (e responsabilità) alle donne.
Potere e responsabilità sono qui intesi non solo nel senso della promozione delle donne nei centri decisionali della società, della politica e della economia.
Potere e responsabilità propongono prima di tutto un sollecito alle donne ad accrescere la propria autostima, ad auto valorizzarsi, ad accrescere le proprie abilità e competenze.
Il potere delle donne, la loro capacità e possibilità di decidere, di essere autonome, di avere voce in capitolo nella famiglia, nella società e nella politica sono un bene in sé e anche uno strumento per realizzare uno sviluppo più equo, una politica più democratica, una società più libera e solidale.

Enti locali

 Enti pubblici con competenza territoriale limitata. La Costituzione, all’art. 5, afferma che “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali” e individua gli enti locali nelle Regioni (attuate operativamente nel 1970), nelle Province e nei Comuni. Essi, detti anche enti autonomi territoriali, si caratterizzano per l’autonomia di cui godono: normativa, nel senso che possono emanare norme giuridiche vincolanti nel loro territorio (per le Regioni, anche leggi regionali; per tutti, regolamenti); statutaria, che consiste nel potere di regolare la propria organizzazione interna; amministrativa, potendo emettere gli atti amministrativi necessari per attuare le loro decisioni (dare concessioni, autorizzazioni, procedere a espropri). Per compiere la loro attività, hanno alle loro dipendenze del personale che forma la burocrazia locale.

Esecutivo, potere  

Uno dei tre fondamentali poteri dello Stato, secondo la suddivisione di Montesquieu, insieme con il potere legi¬slativo e quello giudiziario. Viene esercitato dal Governo e consiste nell’eseguire e mettere in pratica le decisioni del Parlamento.
 
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