Osservatorio di genere


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Identificazione e valutazione del lavoro non retribuito

Misurazione, in termini quantitativi, tenendo anche conto del suo valore in conti complementari, del lavoro non retribuito che esula dalla portata dei conti nazionali come ad esempio il lavoro domestico, la cura dei figli e di altre persone non autonome, preparazione dei pasti per la famiglia, lavoro per la comunità ed altre attività di volontariato.

 

Identità

 Uguaglianza completa e assoluta; principio logico per cui ogni concetto risulta essere identico a sé stesso. Nell’accezione femminista il termine sta a marcare i caratteri storico-sociali e simbolici fondamentali propri dell’essere donna (e dell’essere uomo) come generi diversi.

Interrogazione

 Domanda scritta rivolta da uno o più parlamentari al Governo, per sapere se una certa notizia sia vera, se il Governo sia informato di un determinato fatto, se il Governo intenda prendere dei provvedimenti. È prevista la risposta del Governo e una breve replica da parte dei richiedenti.

Interruzione di gravidanza  

Detta anche aborto, è prevista dalla legge n.194/1978. E’ consentito interrompere volontariamente una gravidanza entro i primi 90 giorni di gestazione quando la sua prosecuzione comporterebbe “un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna, in relazione al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali, o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”. Dopo i primi 90 giorni, invece, la gravidanza può essere interrotta solo se la sua prosecuzione o il parto “comportino grave pericolo per la vita della donna, oppure quando siano accertati  processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”. L’opposizione della Chiesa cattolica ha portato al referendum del 1978 (che però ha mantenuto in vigore la legge) e al fenomeno della “obiezione di coscienza”, per cui medici e personale ausiliario possono rifiutarsi (secondo quanto è previsto dalla stessa legge) di procedere all’aborto.
 
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