Osservatorio di genere


Arcidonna News Bloccare le false norme antidiscriminatorie della legge elettorale
Bloccare le false norme antidiscriminatorie della legge elettorale Stampa E-mail
La posizione di Arcidonna in coerente difesa dell'art.51 della Costituzione Italiana.

In merito alla legge elettorale che andrà in discussione al Senato a metà novembre, Valeria Ajovalasit dichiara:
L’unica norma antidiscriminatoria efficace, cioè capace di produrre un incremento reale della presenza delle donne nel nostro parlamento, coerente con l’articolo 51 della Costituzione, non può che prevedere l’alternanza uomo-donna nelle liste, dal momento che non è possibile esprimere voti di preferenza. In sottordine si può ammettere una presenza di almeno il 30% di rappresentanti dello stesso sesso, con l’obbligo di posizionare un candidato del sesso meno rappresentato ogni due.
Qualsiasi altra soluzione è assolutamente inadeguata a garantire una presenza soddisfacente di donne nelle nostre assemblee elettive, attualmente composte per il 90% di uomini.
No, dunque, a soluzioni che prevedano solo lo strumento del tutto inefficace dell’ammenda (vedi l’esperienza francese, che ha prodotto il risultato di un insignificante 13,9% di donne in parlamento) e certamente no all’emendamento della maggioranza ( una donna almeno su tre candidati) che non produce affatto il 20% di donne, come vorrebbero farci credere.
Qui sotto, il testo dell’emendamento proposto dalla maggioranza, che non vogliamo venga riproposto né votato con un accordo trasversale maggioranza-opposizione al Senato:
Al comma 6, capoverso articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
[...] in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a tre ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 2 in merito all'alternanza ed alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto del 10 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 50 per cento».

24 ottobre 2005


 
Torna su