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Arcidonna News Bloccare le false norme antidiscriminatorie della legge elettorale
Bloccare le false norme antidiscriminatorie della legge elettorale Print E-mail
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La posizione di Arcidonna in coerente difesa dell'art.51 della Costituzione Italiana.

In merito alla legge elettorale che andrà in discussione al Senato a metà novembre, Valeria Ajovalasit dichiara:
L’unica norma antidiscriminatoria efficace, cioè capace di produrre un incremento reale della presenza delle donne nel nostro parlamento, coerente con l’articolo 51 della Costituzione, non può che prevedere l’alternanza uomo-donna nelle liste, dal momento che non è possibile esprimere voti di preferenza. In sottordine si può ammettere una presenza di almeno il 30% di rappresentanti dello stesso sesso, con l’obbligo di posizionare un candidato del sesso meno rappresentato ogni due.
Qualsiasi altra soluzione è assolutamente inadeguata a garantire una presenza soddisfacente di donne nelle nostre assemblee elettive, attualmente composte per il 90% di uomini.
No, dunque, a soluzioni che prevedano solo lo strumento del tutto inefficace dell’ammenda (vedi l’esperienza francese, che ha prodotto il risultato di un insignificante 13,9% di donne in parlamento) e certamente no all’emendamento della maggioranza ( una donna almeno su tre candidati) che non produce affatto il 20% di donne, come vorrebbero farci credere.
Qui sotto, il testo dell’emendamento proposto dalla maggioranza, che non vogliamo venga riproposto né votato con un accordo trasversale maggioranza-opposizione al Senato:
Al comma 6, capoverso articolo 18-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
[...] in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a tre ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima».
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 2 in merito all'alternanza ed alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto del 10 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 50 per cento».

24 ottobre 2005


 
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